L’occhio elettronico del condominio

A tutela della privacy, le videocamere possono riprendere solo le aree comuni e devono essere segnalate da appositi cartelli. Le immagini registrate sono visionabili solo da persone autorizzate o dal responsabile del trattamento dei dati.

Installare impianti di videosorveglianza è un mezzo efficace per tenere lontani i malintenzionati alla propria abitazione. Ma se si vive in condominio, luogo di stratta convivenza tra più persone, è necessario conciliare il bisogno di sicurezza con il diritto alla riservatezza di ciascuno.

Ecco perché, anche alla luce della riforma del condominio entrata in vigore dal giugno 2013, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con il Vademecum “Il Condominio e la privacy”, in cui una sezione è dedicata proprio alla videosorveglianza.

La nuova legge del condominio ha sanato un vuoto normativo relativo al quorum richiesto per poter installare un sistema di videosorveglianza condominale.

La riforma ha stabilito che l’assemblea può deliberare l’installazione sulle parti comuni solo con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi dell’edificio.

Devono essere adottate tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza.

Anzitutto, è necessario informare le persone che transiteranno nelle aree sorvegliate con appositi cartelli circa la presenza di telecamere. Nel caso di impianti collegati alle forze dell’ordine, occorre apporre una specifica scritta che lo evidenzi.

Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, fatte salve specifiche esigenze, come la chiusura di esercizi oppure di uffici che hanno sede nel condominio o in relazione a indagini della polizia o comunque di natura giudiziaria.

Le telecamere condominiali devono riprendere solo le aree comuni da (accessi, garage, etc.), possibilmente evitando i luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, altri edifici, attività commerciali, etc.).

I dati raccolti devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da consentirne l’accesso solo alle persone autorizzate oppure al titolare o al responsabile del trattamento dei dati, che può essere anche lo stesso amministratore del condominio.

 

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