Normative, valore aggiunto e preventivi delle case in legno.
Tutto secondo norma! Le case prefabbricate in legno sono per la legge italiana edifici normali a tutti gli effetti, quindi va sfatata anche la leggenda che vuole la costruzione delle case in legno in terreni agricoli: per potere costruire una casa in legno occorre un terreno edificabile, si devono rispettare tutti i vincoli previsti sul lotto e occorrono tutti i permessi delle comuni case in muratura, sennò si commette un abuso edilizio.
Nemmeno è vero nche queste case possano essere “smontate” e “rimontate” altrove: è opportuno ricordare in tal senso che le case in legno sono sempre ancorate ad una platea di fondazione in cemento ar armato, oltretutto una volta rifinite sono difficilmente identificabili e riconoscibili rispetto alle altre costruzioni in muratura.
Il valore aggiunto. Quando si acquista una casa nuova il costruttore è tenuto a garantire un’assicurazione che per legge è di minimo 10 anni. Mediamente per le case prefabbricate in legno tale assicurazione viene estesa dal costruttore dai 20 ai 30 anni.
La durata delle case in legno è stimata in circa 100 anni, al pari di quelle in muratura di moderna concezione, purchè vi sia una adeguata e corretta manutenzione ordinaria e utilizzo della stessa.
Per sua natura le case in bioedizia possono raggiungere prestazioni termiche d’eccellenza, corrispondenti alla classe A indicata dalla legge, ed a parità di classe energetica costano molto meno rispetto alle case in muratura tradizionale.
Occhio ai preventivi! Delle volte ci si può imbattere in preventivi davvero competitivi, ma occhio a quello che vi offrono. Spesso in questi casi il materiale offerto viene direttamente dall’Europa dell’est, dove mediamente la qualità dei materiali è decisamente bassa, sopratutto rispetto ai materiali austriaci, tedesci o scandinavi. Altri preventivi invece escludono parzialmente o in toto le rifiniture, solitamente previste e di ottima fattura per le aziende leader del settore.
Nei preventivi non è mai inclusa la realizzazione delle fondamenta come nemmeno degli scavi per realizzare le stesse. Fondazioni e scavi, salvo accordi differenti, non sono mai inclusi nemmeno se il progetto dell’edificio prevede un piano interrato o seminterrato.